Art. 6.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione della SIAE è composto:

          a) dal presidente della SIAE, che lo presiede;

          b) da un componente in rappresentanza di ciascuna delle commissioni di sezione.

 

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      2. Il consiglio di amministrazione nomina, al proprio interno, il segretario.
      3. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della SIAE.
      4. Il consiglio di amministrazione delibera:

          a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;

          b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.

      5. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:

          a) lo statuto e le sue eventuali modifiche;

          b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

          c) sentite le commissioni di sezione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;

          d) su proposta delle commissioni di sezione, la misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli aderenti;

          e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;

          f) su proposta delle commissioni di sezione, l'assunzione di nuovi servizi;

          g) il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche.

      6. Il consiglio di amministrazione adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.