1. Il consiglio di amministrazione della SIAE è composto:
a) dal presidente della SIAE, che lo presiede;
b) da un componente in rappresentanza di ciascuna delle commissioni di sezione.
2. Il consiglio di amministrazione nomina, al proprio interno, il segretario.
3. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della SIAE.
4. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:
a) lo statuto e le sue eventuali modifiche;
b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
c) sentite le commissioni di sezione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;
d) su proposta delle commissioni di sezione, la misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli aderenti;
e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
f) su proposta delle commissioni di sezione, l'assunzione di nuovi servizi;
g) il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche.
6. Il consiglio di amministrazione adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.